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Statuto

Atto Costitutivo del Centro Linguistico di Ateneo
in vigore fino al 1° marzo 2022 (Artt. 1-8)

Articolo 1
È costituito presso l'Università degli Studi della Basilicata il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), con la finalità di svolgere attività didattiche e scientifiche nell'ambito dell'insegnamento delle lingue. Esso ha sede nei locali allo scopo destinati dall'Università degli Studi della Basilicata e dispone di attrezzature e personale tecnico-amministrativo assegnati dall'Ateneo.

Articolo 2
Gli obiettivi del CLA sono così specificati: assicurare la formazione linguistica necessaria per gli studenti del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere della Facoltà di Lettere e Filosofia; assicurare un adeguato insegnamento delle lingue straniere per gli studenti di tutte le Facoltà e di tutti i Corsi di laurea, di dottorato, di specializzazione post-lauream, di diploma dell'Ateneo Lucano; assicurare una continua, specifica e aggiornata didattica delle lingue per tutto il personale docente e non docente dell' Ateneo; ricercare modelli per la didattica delle lingue straniere, sviluppando, in particolare, le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie; sperimentare emettere a punto tecniche di insegnamento e di produzione di materiali didattici interattivi finalizzati all'apprendimento delle lingue; organizzare corsi di Lingua italiana, come L2, per studenti stranieri; coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici, provvedendo alla loro selezione, qualificazione e aggiornamento professionale; promuovere e organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale del CLA; funzionare come centro di documentazione e di sviluppo dei materiali relativi all'insegnamento-apprendimento delle lingue; promuovere scambi, incontri, collaborazioni, contratti e convenzioni, con studiosi e Istituzioni affini in ambito regionale, nazionale e internazionale; essere sede di collaborazioni, conto terzi e consorzi; collaborare o consorziarsi con Centri affini di altre Università italiane e straniere.

Articolo 3
Sono organi del CLA il Presidente e il Comitato Tecnico-Scientifico, ai quali sono affidati i compiti previsti dall'attuale normativa regolamentare ed esecutiva di Ateneo relativa ai Centri secondari di spesa.

Articolo 4
Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da: un rappresentante della Facoltà di Lettere e Filosofia eletto all'interno delle seguenti aree didattico-disciplinari: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, italianistica, scienze del linguaggio, scienze glottodidattiche, lingue e culture classiche, eventuali altre aree di lingue e letterature quadriennali, ove attivate; un rappresentante per ogni Facoltà, designato dal Consiglio di Facoltà tra tutti i professori e ricercatori della stessa; un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso il CLA; il responsabile tecnico del CLA (almeno VII qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica); un rappresentante degli studenti, designato dal Senato degli Studenti. Il Segretario verbalizzante del Comitato Tecnico-Scientifico è designato all'interno del personale amministrativo in servizio presso il CLA. E' addetto ai compiti di preparazione e di conservazione degli atti riguardanti l'attività del Centro. Il Comitato Tecnico-Scientifico: approva annualmente il piano di sviluppo, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale, da inoltrare agli Organi competenti dell'Università degli Studi della Basilicata; approva annualmente il piano di utilizzazione delle strutture del CLA e dei collaboratori ed esperti linguistici; propone annualmente eventuali modifiche del bisogno complessivo di collaboratori ed esperti linguistici e provvede alla nomina delle Commissioni per la selezione degli stessi; propone, nel rispetto delle norme vigenti, in merito al fabbisogno di personale a contratto; propone, nel rispetto delle norme vigenti, la stipula di contratti e convenzioni. Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica un quadriennio accademico e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Al Comitato si applica la normativa e ineriscono le funzioni previste dalla normativa regolamentare ed esecutiva relativa ai Centri secondari di spesa.

Articolo 5
Il Presidente del CLA è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori di ruolo a tempo pieno, esterni al Comitato Tecnico-Scientifico. Il Presidente dura in carica un quadriennio accademico e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Il Presidente è responsabile del funzionamento didattico e scientifico del CLA. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, rappresenta il CLA nei rapporti con gli Organi Accademici e con i soggetti esterni.

Articolo 6
Il CLA si avvale dei collaboratori ed esperti linguistici stabilendo e coordinando l'attività da essi prestata. L'attività didattica può essere svolta dal personale docente dell'Ateneo afferente alle aree didattico-disciplinari indicate all'art. 4, in base alla programmazione scientifica. Per le attività didattiche extracurriculari il Presidente predispone proposte relative ai corsi e agli esperti che li svolgono e le sottopone all'approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico. Il CLA si avvale, inoltre, del personale tecnico e del personale amministrativo ad esso assegnato, nonché del personale a contratto per lo stesso assunto nel rispetto delle norme vigenti. Torna su

Articolo 7
Al CLA viene assegnata una dotazione annuale da parte degli Organi competenti dell’Università degli Studi della Basilicata, alla quale possono aggiungersi contributi straordinari dell’Università, assegnazioni per attrezzature didattico-scientifiche e materiale librario.

Articolo 8
Il Responsabile tecnico: coadiuva il Presidente nella sua attività di coordinamento didattico e scientifico; ha compiti di responsabilità nel controllo e coordinamento funzionale e organizzativo delle unità di personale tecnico in servizio presso il CLA; coordina l’uso, la conservazione, le manutenzione, l’aggiornamento degli impianti e dei laboratori del CLA.