Regolamento CLA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
EMANATO CON D.R. N. 98 DEL 28 FEBBRAIO 2022
IN VIGORE DAL 2 MARZO 2022
TITOLO I
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
Articolo 1
Compiti
1. Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dellUniversità degli Studi della Basilicata è un Centro di Servizio con la finalità di svolgere attività didattiche e scientifiche nell'ambito dell'insegnamento delle lingue.
2. Esso ha sede nei locali allo scopo destinati dall'Università degli Studi della Basilicata e dispone di attrezzature e personale tecnico-amministrativo assegnati dall'Ateneo.
Articolo 2
Obiettivi
1. Gli obiettivi del CLA sono così specificati:
a) assicurare la formazione linguistica agli studenti delle Strutture primarie dellAteneo;
b) assicurare un adeguato insegnamento delle lingue straniere per gli studenti di tutte le Strutture e di tutti i Corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato dell'Ateneo Lucano, nonché per gli studenti coinvolti nei progetti di mobilità internazionale;
c) assicurare una continua, specifica e aggiornata didattica delle lingue per tutto il personale docente e non docente dell'Ateneo;
d) ricercare modelli per la didattica delle lingue straniere e per la lingua italiana come L2, sviluppando, in particolare, le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;
e) sperimentare e mettere a punto tecniche di insegnamento e di produzione di materiali didattici interattivi finalizzati all'apprendimento delle lingue organizzando corsi di Lingua italiana, come L2, per studenti stranieri;
f) coordinare le attività dei collaboratori ed esperti linguistici, provvedendo alla loro selezione, qualificazione e aggiornamento professionale;
g) promuovere e organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento per il personale del CLA;
h) funzionare come centro di documentazione e di sviluppo dei materiali relativi all'insegnamento- apprendimento delle lingue;
i) promuovere scambi, incontri, collaborazioni, contratti e convenzioni, con studiosi e Istituzioni affini in ambito regionale, nazionale e internazionale;
j) essere sede di collaborazioni, conto terzi e consorzi; collaborare o consorziarsi con Centri affini di altre Università italiane e straniere.
TITOLO II
Organi del Centro Linguistico di Ateneo
Articolo 3
Organi
1. Gli organi di governo del Centro Linguistico di Ateneo sono:
a) il Direttore;
b) il Consiglio.
Articolo 4
Il Direttore
1. Il Direttore è designato dal Senato accademico su proposta del Rettore fra i professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo pieno; viene nominato con Decreto del Rettore; dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Sono compiti del Direttore:
a) rappresentare il Centro Linguistico di Ateneo e promuoverne le attività istituzionali;
b) convocare e presiedere il Consiglio e curare lesecuzione delle relative deliberazioni;
c) vigilare sul funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo e sui servizi da esso erogati, al fine di assicurare il buon andamento delle attività e lindividuazione delle responsabilità;
d) adottare gli atti di competenza del Consiglio che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
2. Il Direttore designa fra i membri del Consiglio un Direttore vicario che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Direttore vicario viene nominato con Decreto del Rettore.
3. Nel caso in cui il Direttore non possa più assumere le sue funzioni per impossibilità ovvero nei casi di incompatibilità ai sensi dello Statuto vigente, ne assume le funzioni, esclusivamente per lordinaria amministrazione, il Direttore vicario per il tempo strettamente necessario alla designazione di un nuovo Direttore.
Articolo 5
Il Consiglio
1. Il Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo è composto da:
a) il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo;
b) un rappresentante dei professori e ricercatori di ogni Struttura primaria, designato dal Consiglio di ciascuna Struttura primaria;
c) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti;
d) un rappresentante dei collaboratori ed esperti linguistici, designato dagli stessi;
e) il Responsabile amministrativo assegnato al Centro Linguistico di Ateneo con funzioni di Segretario verbalizzante. È addetto ai compiti di preparazione e di conservazione degli atti riguardanti l'attività del Centro.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Responsabile dei Servizi Didattici.
3. I componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del Rettore. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente, a eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che è di due anni accademici. Il Responsabile amministrativo resta componente del medesimo Consiglio per tutta la durata dellassegnazione al Centro Linguistico di Ateneo.
4. Sono compiti del Consiglio:
a) deliberare sugli aspetti scientifico-didattici di pertinenza del Centro Linguistico di Ateneo;
b) fissare gli obiettivi generali per lutilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro Linguistico di Ateneo;
c) deliberare in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro Linguistico di Ateneo;
d) deliberare su tutte le iniziative che valgano a migliorare lattività del Centro Linguistico di Ateneo;
e) approvare la proposta di budget predisposta dal Direttore del Centro, coadiuvato dal Responsabile amministrativo.
Articolo 6
Sedute del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, almeno una volta ogni sessanta giorni; in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli aventi diritto. Il Direttore convoca lorgano collegiale fissando lordine del giorno, la data, il luogo e lora della riunione. La convocazione deve essere comunicata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione mediante posta elettronica istituzionale.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Consiglio decadono qualora non partecipino a tre sedute consecutive.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo o, in caso di sua assenza, da un componente del Consiglio individuato dal Direttore tra i presenti alla riunione.
TITOLO III
Gestione didattica
Articolo 7
Attività didattica
1. Il Centro Linguistico di Ateneo si avvale dei collaboratori ed esperti linguistici madrelingua stabilendo e coordinando l'attività da essi prestata. Per le attività didattiche, il Direttore coinvolge i collaboratori ed esperti linguistici madrelingua nellelaborazione delle proposte relative ai corsi e allattività didattica in generale e le sottopone all'approvazione del Consiglio.
2. Il Centro Linguistico di Ateneo si avvale, inoltre, del personale tecnico e del personale amministrativo ad esso assegnato, nonché del personale a contratto assunto nel rispetto delle norme vigenti.
3. Infine, nelleventualità di condizioni di carichi didattici non sostenibili attraverso lutilizzo delle risorse umane e strumentali interne, il Centro può proporre agli organi di governo dellAteneo il ricorso a servizi e risorse esterne secondo la normativa vigente.
Articolo 8
Funzionamento e risorse
1. I fondi per il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo sono costituiti dalla dotazione ordinaria e da quella per il funzionamento e per le attrezzature didattiche ad esso direttamente e annualmente assegnate nel bilancio dellAteneo, da contributi, contratti e convenzioni con altri enti o istituzioni pubbliche o private.
2. Il Centro Linguistico di Ateneo può attivare ulteriori iniziative sulla base di un piano di attività approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, verificata la disponibilità di risorse aggiuntive, anche a valere su contributi, contratti o convenzioni con altri enti o istituzioni pubbliche o private.
TITOLO IV
Gestione amministrativa
Articolo 9
Riferimenti normativi
1. Al Centro Linguistico di Ateneo si applicano le disposizioni sui Centri di servizio del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per lamministrazione, la finanza e la contabilità.
TITOLO V
Disattivazione del Centro Linguistico di Ateneo
1. Il Centro Linguistico di Ateneo può essere disattivato quando:
a) vengano meno o non si raggiungano le finalità e gli obiettivi posti a base della costituzione del Centro;
b) vengano meno i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Il Centro può essere disattivato anche nel caso in cui, ferma la prosecuzione delle funzioni e delle attività, dismette la qualificazione di Centro di servizio per assumere la struttura di una normale articolazione amministrativa dellAteneo.
3. Al fine di verificare se sussistano le condizioni di cui al comma 1, lett. b., il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono avvalersi anche delle risultanze del Collegio dei revisori dei conti dAteneo.
4. La disattivazione del Centro avviene mediante decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato accademico.